Pratiche catastali
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L’accatastamento nuova costruzione, ma anche la variazione di uno esistente,
deve essere redatto da tecnici regolarmente iscritti al proprio albo professionale.
La pratica d’accatastamento nuova costruzione, redatta tramite il software
ministeriale Do.C.Fa, viene presentata presso gli uffici dell’ Agenzia del Territorio.
L’agenzia del Territorio è un ente statale facente parte del ministero delle Finanze
con direzione Provinciale. Esso censisce e gestisce tutto il patrimonio immobiliare
sul territorio provinciale di competenza ai fini fiscali. Per fini fiscali si intendono
tutte le tassazioni che vengono applicate ai beni immobili come ICI (Imposta Comunale
Immobili) Imposte di bollo e di registro (per i passaggi generazionali dei beni) etc…
L’accatastamento nuova costruzione ha lo scopo di:
dati dell’Agenzia del Territorio attraverso l’attribuzione di dati identificativi catastali
(foglio, particella e subalterno);
Immobiliari Urbane, per il calcolo delle imposte.
L’accatastamento nuova costruzione produce i seguenti documenti:
nella misura catastale insieme alla rendita catastale,la categoria catastale dell’immobile
e il nominativo del proprietario/i;
per il calcolo della superficie catastale.
Qualora l’accatastamento nuova costruzione non sia stato eseguito si ricorda che,
nel caso di nuove costruzioni, è necessario predisporre, prima dell’accatastamento
nuova costruzione, l’inserimento in mappa redatto da un tecnico abilitato, mediante
rilievo topografico dell'immobile e la sucessiva procedura PREGEO, secondo
la circolare n. 2 del 1988 dell’Agenzia del Territorio per il passaggio da catasto terreni
a catasto urbano.
Si ricorda inoltre, che i fabbricati di nuova costruzione devono essere dichiarati all’Ufficio
del Catasto, tramite accatastamento nuova costruzione e/o variazione entro il trentesimo
giorno successivo a quello in cui sono divenuti utilizzabili (vedi circolare n. 3 del 2006
dell’Agenzia del Territorio). Entro lo stesso termine devono essere dichiarate anche le
variazioni d’immobili che si trovino in situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti
catastali a seguito di intervenute variazioni edilizie, come, ad esempio, nel caso di ristrutturazione,
risanamento, ampliamento, cambio di destinazione d’uso, etc…
Si sottolinea che la data rilevante ai fini dell’obbligo è quella da cui i fabbricati risultano
“servibili all’uso”, ciò significa che agli effetti della denuncia al Catasto conta l’effettivo utilizzo
o utilizzabilità e non ha alcuna rilevanza l’ultimazione dei lavori o l’abitabilità e/o agibilità.
Frazionamenti catastali:
In caso di frazionamento catastale di terreni, il tecnico professionista incaricato, deve depositare
presso il Servizio Urbanistica il Tipo di frazionamento al fine di ottenere l attestazione necessaria,
ai sensi dellart. 18, comma 5, Legge47/1985, per l approvazione da parte dell Agenzia del territorio
( ex U.T.E.). La pratica di deposito deve essere inoltrata all Ufficio protocollo in formato cartaceo
e informatico La richiesta va presentata dal tecnico professionista incaricato che effettua il
frazionamento Entro 30 giorni il Servizio rilascia lattestazione vidimata dal Dirigente del Settore e ne
dà comunicazione al richiedente che potrà ritirarla presso il Servizio stesso.